Cessione del
CREDITO

Uno degli aspetti più interessanti previsti dal “Decreto Rilancio” per la riqualificazione energetica e strutturale degli immobili, è rappresentato dalla possibilità, anziché fruire direttamente del beneficio fiscale in 5 anni, di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
L’art. 119 del Decreto Rilancio prevede una detrazione fiscale del 110% delle spese sostenute dall‘1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energica e riduzione del rischio sismico, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.
Ma la vera novità sta nel successivo articolo 121 in cui sono previste due opzioni alternative che, invece della fruizione del credito di imposta in 5 anni del 110%, consentono due opzioni: lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Modalità di accesso al credito
Cessione del credito
In questo caso il cessionario acquisisce il credito di imposta del 110% da utilizzare nei successivi 5 anni rimanendo al cedente il 100% del contributo, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti. In tutti i casi la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi né tantomeno chiesta a rimborso.
Detrazione in 5 anni
Il committente usufruisce della possibilità di portare in detrazione la spesa effettuata, nei limiti indicati dalla norma, maggiorata del 10% nei successivi 5 anni come credito di imposta.
Sconto in fattura
L’impresa o il fornitore del servizio opera direttamente uno sconto in fattura, nei limiti indicati dalla norma, con la possibilità di utilizzare come credito di imposta nei successivi 5 anni il 110% ovvero operare a sua volta la cessione del credito
Quali interventi sono ammessi?
- Recupero del patrimonio edilizio residenziale
- Efficienza energetica
- Messa in sicurezza sismica
- Recupero o restauro della facciata esterna
- Installazione di impianti solari fotovoltaici
- Installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli
Come funziona in pratica la cessione del credito? A seconda che tua sia il committente che usufruisce della cessione del Credito o che tu sia l’impresa esecutrice degli interventi dovrete effettuare un determinato iter che potete apprendere nelle schede sotto stanti. Per poter ottenere la cessione il beneficiario del bonus deve effettuare i seguenti due passaggi.
comunicare la cessione per via telematica tramite il sito dell’Agenzia delle entrate oppure rivolgendosi a professionisti abilitati.
richiedere il visto di conformità dei dati della documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione potenziata. Il visto è rilasciato da specifici soggetti autorizzati che dovranno esaminare dal punto di vista formale, partendo dall’identificazione del beneficiario del superbonus, l’esistenza dei documenti e dei titoli necessari per la spettanza dell’agevolazione fiscale.
Se non si vuole utilizzare l’importo pagato sotto forma detrazione d’imposta nei successivi 5 anni, il Committente può scegliere di ottenere uno sconto di pari importo in fattura applicato direttamente dal fornitore pari al massimo all’importo da pagare ovvero può pagare le fatture del fornitore e cedere il credito a intermediari finanziari o istituti di credito.
L’impresa può optare per il pagamento dell’importo fatturato ovvero per lo sconto in fattura. In questo caso l’impresa avrà a disposizione, per la detrazione del credito di imposta, anche quell’ulteriore 10% previsto dal Decreto. Tale credito potrà in ogni caso, anche successivamente, essere a sua volta ceduto a intermediari finanziari o istituti di credito. In tal caso naturalmente sarà il cessionario a poter beneficiare dell’ulteriore 10%.
Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate dovesse accertare la non spettanza, anche parziale, della detrazione, il recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzione, verrà richiesto al committente. Se, invece, viene accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del fornitore, o comunque del cessionario, il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzione. Infatti, se durante i controlli, viene accertato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, chi ha ottenuto il credito d’imposta in buona fede non perde il diritto di utilizzarlo.
La normativa
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